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  • Tenuta e scritturazione deli libri contabili;
  • Riorganizzazioni Societarie:conferimenti, fusioni per incorporazione o proprie, trasformazioni e scissioni;
  • Diritto Commerciale e fallimentare, consulenza contrattualistica;
  • Analisi di bilancio;
  • Consulenza fiscale:
  • Programmazione fiscale destinata ad enti, lavoratori autonomi e privati;
  • Assistenza fiscale specifica relativa all’imposizione diretta, indiretta e sostitutiva.
  • Informazione tributaria con l’ausilio di circolari di aggiornamento;
  • Contenzioso tributario, predisposizione ricorsi e assistenza dinanzi alle Commissioni Tributarie;
  • Assistenza fiscale nel campo delle successioni, predisposizione dichiarazioni di successione, volture catastali, assistenza nelle regolazioni successorie tra eredi;
  • Assistenza durante le verifiche fiscali e innanzi alle Commissioni Tributarie;A
  • Assistenza nelle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, conferimento, cessione ed affitto di azienda;
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  • Assistenza nell’accesso al credito bancario.
  • Elaborazione Cedolini Paga, prospetti costi del personale;
  • Pratiche assunzione, trasformazione e cessazione, contratti di varie topologie e genere;
  • Predisposizione presentazione dichiarazioni annuali e mensili telematiche;
  • Gestione e predisposizione contratti e/o rapporti di lavoro nel settore edilizia con tutti i relativi adempimenti;
  • Redazione e presentazione denunce contributive e retributive;
  • Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria, in deroga: compilazione ed inoltro delle domande;
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  • Sgravio delle cartelle esattoriali e degli avvisi bonari ed eventuali domande di dilazione;
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  • Valutazione di azienda e di ramo di essa;
  • Organizzazione aziendale;
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Attività di consulenza in materia di Privacy, riguardante l’adozione delle misure di sicurezza per assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, e l’aggiornamento, alle scadenze previste dalla legge, dei documenti predisposti.

  • Tenuta e scritturazione dei libri sociali;
  • Assistenza societaria in occasione di costituzione e scioglimento degli Enti;
  • Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  • Assistenza e consulenza riguardo l’impianto di sistemi contabili computerizzati, con particolare riferimento alla predisposizione del piano dei conti secondo la direttiva CEE;
  • Conversione della contabilità manuale a quella meccanizzata;
  • Redazione Mod Unico – 730 – Ici
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Argilla Rag. Giuseppe – Ragioniere Commercialista

nato a La Spezia nel 1947.
Diploma di Ragioniere conseguito nel 1967 presso l’Istituto Manfredo Da Passano di La Spezia;
Albi professionali: Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara dal 1997;
Formazione continua in materia fiscale, previdenziale e societaria;
Mail : giuseppeargilla@legalmail.it

Argilla Rag. Paolo – Tributarista

nato a La Spezia nel 1975.
Diploma di Ragioniere conseguito nel 1994 presso l’Istituto Tecnico Sambuchi di Fivizzano (MS);
Praticantato come Consulente del Lavoro fino al 1997;
Durante il 1998 Master presso l’Università di Economia Tor Vergata di Roma “Corso di Perfezionamento per Consulenti del Lavoro”
Formazione continua in materia di consulenza del lavoro e fiscale.
Iscritto alla Lapet come Tributarista dal 2009;
Nel 2010 ottenuto la certificazione professionale presso l’ente FAC;
Mail: paoloargilla@peclapet.it

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Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Superbonus, sì del Senato alla fiducia Il centrodestra prova a ricompattarsi

17 Maggio 2024 | Corriere della Sera - Marco Cremonesi - Pag. 16

Con 101 voti favorevoli e 64 contrari il Senato ha approvato la fiducia al decreto Superbonus. Ora il testo passa alla Camera dove dovrà ottenere il via libera entro il 28 maggio. Per Fratelli d’Italia non ci sono problemi politici e la maggioranza non è stata mai in discussione. Forza Italia ribadisce, invece, ‘molte perplessità’. Il segretario Antonio Tajani afferma: ‘Siamo contro qualsiasi ipotesi di legge retroattiva in qualunque settore… ma per un emendamento che non condividiamo non viene meno la fiducia nel Governo’. Per il capogruppo del Pd Francesco Boccia: ‘La fiducia posta a questo provvedimento è una fiducia posta sulla stessa maggioranza: oggi FI ingoia gli errori del ministro Giorgetti che colpisce imprese e aziende che si sono fidate dello Stato ma premia con condoni e concordati chi invece lo Stato lo raggira’. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Il Senato approva lo spalma detrazioni’ – pag. 7)

Nuove sanzioni da settembre Partite Iva, ritocchi al concordato

17 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Parente - Pag. 5

Delega fiscale. Lunedì il Consiglio dei ministri darà il via libera definitivo al decreto che contiene le nuove sanzioni amministrative e penali. Due categorie per definire i crediti d’imposta inesistenti e quattro per i non spettanti. Un altro indirizzo servirà a precisare in modo dettagliato come la nuova declinazione si applicherà ai crediti d’imposta più utilizzati, come ad esempio quelli su ricerca e sviluppo. Sul capitolo sanzioni sarà necessario modificare la decorrenza perché il testo originario del Dlgs prevedeva una decorrenza dalle violazioni commesse dal 30 aprile. L’ipotesi è che ora il nuovo regime declinato all’insegna di una maggiore proporzionalità scatti dalle violazioni commesse da settembre. Si punta soprattutto a dare maggiore certezza sulle sanzioni applicabili a crediti d’imposta inesistenti e non spettanti, attraverso una loro più puntuale definizione. Ritocchi al concordato preventivo biennale per le partite Iva. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Crediti di imposta in ordine’ – pag. 26)

Superbonus e Pnrr, arriva un altro round di controlli

17 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour, Giovanni Parente - Pag. 7

A fine maggio nuove verifiche in cantiere sul Superbonus interesseranno 9 Regioni. Le verifiche del Dipartimento Pnrr del ministero dell’Ambiente saranno condotte in collaborazione con l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea della Ragioneria generale dello Stato e l’Enea. Si tratta di controlli sia documentali che in cantiere, svolti a puntate, senza un calendario previsto a monte. A febbraio ci sono state le verifiche a campione della Corte dei conti europea, ad aprile quelle dei funzionari della Commissione europea. Ora, tra il 29 e il 30 maggio, sono in programma controlli a campione in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Campania, Sicilia e Puglia. 

Debito, Italia verso il primato: Grecia superata in tre anni

17 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Gianni Trovati - Pag. 8

Conti pubblici. Oggi Scope Rating renderà noto un nuovo report sui conti pubblici italiani gravati in misura pesante dai crediti fiscali del settore edilizio che hanno fatto schizzare il debito pubblico di due punti di Pil all’anno fino al 2027. Per far scenderne il peso di un punto percentuale all’anno dal 2027, come chiedono le nuove regole fiscali europee, l’Italia deve avviare il freno fin da prossimo anno e cumulare tra 2025 e 2029 un miglioramento del saldo primario da 135 miliardi di euro: somma che vale il 5,8% del Pil. La cifra calcolata viaggia sugli stessi ordini di grandezza della spesa del Superbonus. Le analisi dell’agenzia di rating non evidenziano di per sé uno scenario drammatico, in quanto poggiano su una previsione di crescita media annua all’1% e un’inflazione intorno al 2% nei prossimi 5 anni ma a complicare le cose ci sono gli effetti dei crediti fiscali ovvero delle agevolazioni legate agli interventi edilizi. Presto Roma strapperà ad Atene il primato del debito/Pil continentale perché, senza correttivi, il passivo italiano è destinato a salire al 143,7% del Pil nel 2028.

Ravvedimento speciale al test delle violazioni sostanziali

17 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Saini - Pag. 34

Con la circolare n. 11/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni sulla riapertura al 31 maggio prossimo del termine per il ravvedimento speciale – con riduzione delle sanzioni a un diciottesimo – per le ‘violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti’. L’estensione del ravvedimento speciale alle ‘violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022’ non risolve i dubbi ancora esistenti sulla portata dell’agevolazione. Il riferimento è alle violazioni sostanziali che non hanno determinato una infedeltà dichiarativa, come la tardiva fatturazione. L’art. 21 del Dl 34/2023 esclude dalla regolarizzazione alcune violazioni formali ma include tutte le violazioni ravvedibili per i periodi d’imposta validamente dichiarati. L’Agenzia delle Entrate sembra favorire un’interpretazione estensiva delle limitazioni anche per il 2022, ma la portata del ravvedimento sembra ampia, includendo varie violazioni sostanziali. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Ravvedimento speciale per l’anno 2021, il 31 maggio alla cassa per i ⅝ degl importi’ – pag. 26)

F24 rateali con addebito alle future scadenze

17 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Marcello Tarabusi - Pag. 34

Con la circolare n. 9/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova modalità di rateazione che si applicherà a partire dal saldo del periodo d’imposta 2023, ossia dal 1°luglio 2024 per le persone fisiche, le società di persone, gli enti non profit e le società di capitali con esercizio solare. Rateizzabili il saldo e il primo acconto di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate. Il contribuente ha la possibilità di scegliere il numero di rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 7: la prima si versa il 1°luglio, le successive ogni 16 del mese, non oltre il 16 dicembre. Per chi versa il 31 luglio con la maggiorazione 0,40% il massimo si riduce a 6. Dalla seconda rata si applicano gli interessi al 4% annuo. Non servono opzioni formali ma basta il comportamento concludente, ossia la compilazione, nel modello F24, degli appositi campi concernenti la rateazione, con il numero delle rate e il totale di rate scelto. 

Ristorni ai soci della cooperativa con piena deducibilità ai fini Irap

17 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Panzera da Empoli - Pag. 35

Recentemente l’Amministrazione finanziaria ha chiarito la piena deducibilità ai fini Irap dei ristorni riconosciuti ai soci cooperatori, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione degli stessi stabilite dall’Oic 28 emendato. Nel giugno 2022 l’Oic ha infatti approvato taluni emendamenti ai principi contabili nazionali dedicati alle cooperative. In particolare, sono stati introdotti i paragrafi 23A e 23B al principio Oic 28 relativo al patrimonio netto. Per il primo, i ristorni sono iscritti tra i debiti se esiste un’obbligazione alla loro ripartizione alla chiusura dell’esercizio. Per il paragrafo 23B se non esiste tale obbligazione, i ristorni sono contabilizzati come distribuzione dell’utile. L’Agenzia ha confermato la deducibilità dei ristorni ai fini Irap anche quando contabilizzati come distribuzione dell’utile, poiché mantengono la loro natura di componenti reddituali. Secondo il dm 8 giugno 2011 questi componenti rilevanti concorrono alla base imponibile Irap al momento dell’imputazione a conto economico. 

Il rimborso parziale del Fia alla cassa non va reinvestito nei 90 giorni

17 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani - Pag. 35

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 105 di ieri, ha chiarito che per gli investimenti qualificati delle Casse di previdenza e dei fondi pensione i rimborsi anticipati proporzionali su iniziativa del gestore non comportano obblighi di reinvestimento, a differenza dei rimborsi con annullamento delle quote, che invece comportano l’obbligo di reinvestire nei 90 giorni. Ciò vale anche per i Pir. Una cassa di previdenza ha investito in una Fia lussemburghese di private debt nel 2021. Nel 2023 il fondo, con una modifica regolamentare, ha previsto che gli investimenti siano effettuati in aziende italiane per beneficiare dell’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2017. La tematica riguarda i rimborsi pro quota, ovvero quelli effettuati su iniziativa del gestore, a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute. 

L’inerenza dei costi guarda a chi li ha sostenuti

17 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Dario Deotto, Luigi Lovecchio - Pag. 36

Con la sentenza n. 13043, depositata lo scorso 13 maggio, la Corte di cassazione ha sostenuto che non è corretta la contestazione di indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in comodato fondata unicamente sulla previsione contrattuale che pone a carico del comodatario le spese di manutenzione. Bisogna invece verificare se la spesa in questione rientri o meno nel programma imprenditoriale dell’impresa comodante, sulla base dell’applicazione del principio di inerenza che è immanente nell’ordinamento tributario. Il caso riguardava una società che aveva acquistato macchine da caffè concesse in comodato ai suoi clienti. Il contratto di comodato prevedeva che le spese di manutenzione fossero a carico dei clienti medesimi. 

Investimenti 4.0, rileva il primo impegno vincolante

17 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Roberto Lenzi - Pag. 37

Per il credito d’imposta beni 4.0 la data da prendere in considerazione coincide con il primo impegno vincolante a effettuare l’ordine. Si aggiunge in questo modo una terza specifica per l’agevolazione prevista a favore dei beni 4.0. L’informazione è stata resa nota dal Gse, sul proprio sito internet, con l’intento di fornire chiarimenti per la compilazione e l’invio dei moduli per la compensazione dei crediti d’imposta 4.0. Nella compilazione dei moduli, relativi alla misura Transizione 4.0, con riferimento al ‘Periodo di realizzazione degli investimenti’, la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili. La data finale coincide con la data di completamento degli investimenti. La presenza di dati discordanti determinerà lo scarto degli F24 da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

I professionisti scontano il 110%

17 Maggio 2024 | Italia Oggi - Michele Damiani - Pag. 23

La stretta sul Superbonus voluta dal Governo la pagheranno i professionisti che non incasseranno i compensi per i lavori già effettuati. Almeno il 30% degli studi non ha percepito e non percepirà mai gli emolumenti per le attività di progettazione o gli studi di fattibilità per procedere con i lavori di riqualificazione. Un quarto delle attività professionali potrebbe trovarsi presto in difficoltà finanziaria a causa dei mancati incassi. Come se non bastasse, i costi per la cessione dei crediti e per le polizze assicurative sono esplosi negli ultimi due anni. Difficoltà che potrebbero pesare anche sul Pnrr; gli studi che hanno investito molto sul Superbonus, infatti, si trovano ora in una situazione di ‘netto e forse irrecuperabile ritardo nell’acquisizione di commesse del Piano’. Questo l’impatto delle recenti strette al 110% secondo l’analisi di Fabio Tonelli, coordinatore del gruppo di lavoro Oice sul Superbonus. 

Si moltiplicano i paletti per la fruizione dei crediti da bonus edilizi

17 Maggio 2024 | Italia Oggi - Giulia Provino - Pag. 24

Aumentano i paletti per la fruizione dei crediti d’imposta da bonus edilizi. Slitta di un anno la Sugar tax mentre si proroga di due l’entrata in vigore della Plastic tax. Sono alcune delle novità contenute nella legge di conversione del decreto Superbonus approvata ieri in prima lettura dal Senato. Il testo, blindato, passa ora alla Camera per essere convertito in legge entro il 28 maggio. Tra le novità posto di rilevo assume la stretta sulla fruizione dei bonus edilizi. Anche per i soggetti che hanno debiti nei confronti dell’Erario è disposta la sospensione, fino a concorrenza del dovuto, dell’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolabili in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte erariali nonché ad atti emessi dalle Entrate per importi complessivamente superiori a 10 mila euro, se sono scaduti i termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. Dal 1°luglio 2024, poi, viene esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24 per i contribuenti con debiti con il fisco. 

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Ravvedimento speciale

17 Maggio 2024 |

Il decreto legge ‘Milleproroghe’ contiene disposizioni che prevedono l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Vengono fornite indicazioni anche in merito alle disposizioni che prevedono la riapertura dei termini per chi non ha perfezionato la procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, ha fornito istruzioni operative agli uffici per garantire l’uniformità di azione. 

 

ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2022

Il decreto ‘Milleproroghe’ ha esteso l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale  alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Obiettivo della misura è ‘stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all’anno d’imposta 2022’. 

Il ravvedimento speciale è stato istituito dalla legge di Bilancio 2023; si tratta di una forma di ravvedimento operoso che, in parziale deroga alla disciplina ordinaria, consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo di legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione o a rate. 

L’estensione del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 è ammessa al ricorrere delle condizioni di legge, a patto che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata. 

Il ravvedimento speciale si perfeziona con il pagamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto, o della prima rata, oltreché con la rimozione delle irregolarità od omissioni che si vogliono sanare. 

È bene ricordare che non è possibile avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione di sanzioni. La consegna di un Pvc è invece ostativa alla procedura agevolativa in parola. 

Se si opta per il pagamento a rate, sulle 3 rate successive alla prima vanno corrisposti gli interessi nella misura del 2%. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione si applicano gli interessi previsti dall’art. 20 del Dpr n. 502/1973, con decorrenza dal 1°giugno 2024. 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI ANNI D’IMPOSTA 2021 E PRECEDENTI

L’art. 7 del Dl n. 39/2024 ha disposto per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale disciplinata dalla manovra 2023, la riapertura dei termini per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti.

I contribuenti possono fruire della riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale qualora:

  • non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo compiuto tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, rimosso le irregolarità od omissioni);
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla stessa annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un Pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023. 

Anche in tale caso, il perfezionamento della ‘nuova’ regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento degli importi dovuti, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa è possibile il pagamento, entro lo stesso termine del 31 maggio 2024, di un importo pari a 5 delle 8 rate previste dalla legge di Bilancio 2023. Le residue 3 rate, sulle quali si applicano gli interessi del 2%, sono dovute entro i termini del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. 

In merito alle modalità di calcolo degli importi dovuti la circolare precisa che:

In caso di versamento in unica soluzione sono dovuti:

  • il tributo;
  • gli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
  • la sanzione nella misura di un diciottesimo.

In caso di versamento rateale, sono dovuti:

  1. alla data del primo versamento: un importo pari a ⅝ del tributo; un ammontare pari a ⅝ degli interessi complessivi da ravvedimento; un importo pari a ⅝ della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
  2. alla data del versamento di ciascuna delle 3 rate successive: un importo pari a ⅛ del tributo; un ammontare pari a ⅛ degli interessi complessivi da ravvedimento; un importo pari a ⅛ della sanzione da ravvedimento speciale; l’ammontare degli interessi da rateazione, calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1°giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata. 

Crediti di imposta per investimenti ‘Transizione 4.0’

17 Maggio 2024 |

Con il decreto direttoriale del 24 aprile scorso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione relativi  agli importi per gli investimenti ‘Transizione 4.0’ e ai relativi crediti d’imposta. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024, ha riattivato i codici tributo che erano stati sospesi dallo scorso 12 aprile con la risoluzione n. 19/E/2024, tenuto conto di quanto previsto dal Dl n. 39/2024. 

Le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione in parola  possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e per quelli in investimenti in attività di Ricerca & sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, indicando i codici tributo richiamati nella risoluzione n. 19/E/2024 e come ‘anno di riferimento’ l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa. 

Qualora i crediti utilizzati in compensazione non dovessero trovare riscontro in quelli delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati. 

Codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita

17 Maggio 2024 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E del 14 maggio 2024,  ha istituito il codice tributo ‘7070’ denominato ‘Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo n. 28/2010 e dall’articolo 3 del decreto legge n. 132/2014’. 

Si tratta, in sostanza, del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, parametrato a importi stabiliti con il decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia del 1°agosto 2023. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito d’imposta. 

Sempre il decreto del 1° agosto stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo dei crediti di imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale

17 Maggio 2024 |

Con la risoluzione n. 23/E del 14 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale  di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. 

Proprio l’articolo 20 riconosce alle parti coinvolte in mediazioni civili o commerciali che trovano un’intesa, un credito d’imposta che ammonta al massimo a 600 euro. Se la mediazione è demandata dal giudice, alle parti viene riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino all’importo di 600 euro. 

Lo stesso articolo 20 riconosce, poi, un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino all’importo massimo di 518 euro.

Agli organismi di mediazione è riconosciuto, infine, un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di 24.000 euro. 

Con il decreto del 1°agosto 2023 il ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dell’Economia, ha disciplinato le procedure e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d’imposta in parola e di riconoscimento di tali crediti, nonché le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi. 

I beneficiari dei crediti d’imposta possono visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate. 

I nuovi codici tributo sono i seguenti: 

  • ‘7067’ denominato ‘Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato’;
  • ‘7068’ denominato ‘Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato’;
  • ‘7069’ denominato ‘Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM’. 

Legge di Bilancio 2024 - Novità sulla disciplina delle locazioni brevi

17 Maggio 2024 |

La manovra 2024 ha previsto modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024, ha fornito le istruzioni operative agli uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità introdotte fiscali sul punto. 

 

Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi – Art. 1, comma 63, legge di Bilancio 2024

La legge di Bilancio 2024 ha modificato la norma che disciplina le locazioni brevi al fine di innalzare l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca. 

La circolare intende fornire istruzioni con riferimento alle novità introdotte dall’ultima manovra, fermo restando che valgono le indicazioni già fornite con la circolare n. 24/E/2017, se compatibili. 

 

La disciplina fiscale delle locazioni brevi

Le locazioni brevi sono i contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Sono comprese le locazioni che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa. 

I contratti di locazione brevi che sono tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistica, devono essere stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. Sono escluse dall’ambito applicativo della norma le locazioni brevi che rientrano nell’esercizio d’attività d’impresa, come definita dall’art. 55, comma 2, del Tuir e dall’art. 4 del Dpr n. 633/1972. 

Il regime fiscale delle locazioni brevi viene riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta; ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di 5 o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi. 

In merito all’oggetto del contratto, gli immobili posti in locazione, come anticipato, devono soddisfare finalità abitative e ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni del Dlgs n. 23/2011 in caso di opzione per l’imposta sostitutiva della cedolare secca. 

 

La modifica dell’aliquota dell’imposta

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 26% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Tale aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. 

In merito all’entrata in vigore della nuova aliquota, questa trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 e, quindi, dal 1°gennaio 2024. 

 

La ritenuta operata dagli intermediari

Per effetto delle nuove disposizioni oggetto della presente circolare, qualora i soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, gli stessi sono tenuti ad operare la ritenuta del 21%, in qualità di sostituto d’imposta. Tale ritenuta va effettuata a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario. 

Per esigenze di semplificazione degli adempimenti, la ritenuta è mantenuta nella misura del 21% prevedendo che sia operata dagli ‘intermediari’ a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario. 

Il documento di prassi amministrativa precisa inoltre che qualora i soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici incassino o intervengano nel pagamento dei canoni, il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta dovuta e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. I dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi. 

 

Gli adempimenti degli intermediari non residenti

Il comma 63, lettera c) sostituisce il comma 5-bis dell’art. 4 del Dl n. 50/2017 e modifica la modalità con la quale gli intermediari non residenti possono adempiere agli obblighi fiscali connessi alla disciplina delle locazioni brevi. Scopo della modifica normativa è adeguare l’ordinamento tributario nazionale alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 22 dicembre 2022, causa C-83/21, Airbnb. 

A seguito di questa modifica: i soggetti non residenti, che hanno una stabile organizzazione in Italia, effettuano gli adempimenti tramite la stabile organizzazione. Invece, i soggetti residenti in un Paese Ue, riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale in Italia. I soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, assolvono con questa agli adempimenti. Per i soggetti residenti al di fuori della Ue, riconosciuti privi di una stabile organizzazione nella Ue, che non ottemperano alla nomina del rappresentante fiscale, opera la disposizione che prevede una responsabilità solidale dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al loro stesso gruppo. 

Calendario Fiscale

Le ultime notizie del giorno

02 Mag 2024 (1)

1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2024.
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

16 Mag 2024 (49)

1) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 0,66%).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su mensilità aggiuntive.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

32) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

35) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre

Chi: Contribuenti Iva trimestrali
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta per il 1 trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre

36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili.
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6004 - Versamento Iva mensile aprile

37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6004 - Versamento Iva mensile aprile

38) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura

Chi: Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura).
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta relativa al 1 trimestre.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6720 - Subfornitura - Iva mensile - Versamento cadenza trimestrale - 1° trimestre 6724 - Subfornitura - Iva trimestrale - Versamento 1° trimestre

39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre

Chi: Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991
Cosa: Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 1 trimestre (senza la maggiorazione del 1%).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre

40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 604E - Versamento IVA mensile aprile

41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

42) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2023

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento della 3 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dello 0,66% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

43) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6004 - Versamento Iva mensile aprile

44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

45) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

47) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre

Chi: Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura).
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta relativa al 1 trimestre.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre

48) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 0,66%).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

20 Mag 2024 (1)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

31 Mag 2024 (9)

1) Superbollo: versamento

Chi: Soggetti che risultino al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con scadenza del bollo auto aprile 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
Cosa: Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno

Chi: Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2024
Cosa: Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Modalità: Il pagamento viene eseguito indicando sull'apposita funzionalità deb del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP
Codice tributo: 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

3) Bollo auto: versamento

Chi: Soggetti che risultino al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine senza conducente di veicoli con scadenza del bollo auto aprile 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
Cosa: Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)
Modalità: Tramite il canale PagoPA
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2024.
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

7) Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi

Chi: Eredi delle persone decedute nel periodo dal 1 agosto 2023 al 30 novembre 2023
Cosa: Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati
Codice tributo: 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

9) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2024, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato A al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 prot. 62214

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